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- Cos'è il fondo pensione
- Come funziona
- Destinatari del Fondo Pensione
- I contributi da versare
- I Vantaggi fiscali
- Il Regime Fiscale dei Contributi
- Il Regime Fiscale delle Prestazioni ed Anticipazioni
- Come aderire
- Perchè aderire conviene ?
- Organizzazioni Istitutive

moneta.gif (2204 bytes) Cos'è il fondo pensione

La recente riforma del sistema previdenziale ha introdotto nel nostro paese i "fondi pensione".

 MARCO POLO, costituito da Confesercenti e da AICA, Federterme e Federturismo di Confindustria unitamente alle Organizzazioni Sindacali FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, è il fondo pensione complementare nazionale a capitalizzazione individuale riservato ai lavoratori del turismo, terziario e servizi nei cui confronti si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sopra indicate.

MARCO POLO ha lo scopo esclusivo di erogare ai lavoratori iscritti una pensione aggiuntiva rispetto alla pensione INPS.

È un’associazione senza fini di lucro i cui organi di amministrazione e controllo sono eletti dai lavoratori iscritti a MARCO POLO e dalle loro aziende.


moneta.gif (2204 bytes) Come funziona

L’iscrizione a MARCO POLO è volontaria. A seguito dell’i-scrizione sarà aperto, a nome dell'aderente, un "conto pensionistico individuale" su cui affluiranno i contributi versati ed i relativi rendimenti, ottenuti per effetto della gestione finanziaria effettuata da società specializzate.

Al momento del pensionamento l'aderente al Fondo ha diritto alla pensione complementare oppure ad un mix tra pensione e capitale, secondo le sue effettive esigenze.

In tutti i casi di interruzione del rapporto di lavoro con l’azienda, il socio di Marco Polo avrà diritto, senza alcuna penalizzazione, al rimborso integrale di quanto maturato (contributi più rivalutazioni), al netto delle trattenute fiscali, oppure al trasferimento della sua posizione pensionistica presso un altro fondo pensione.


moneta.gif (2204 bytes) Destinatari del Fondo Pensione

Destinatari di MARCO POLO sono tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché gli apprendisti, ai quali si applicano i seguenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro:

- CCNL per i dipendenti del settore Turismo, sottoscritto tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

- CCNL per i dipendenti del settore Terziario, della distribuzione e dei servizi, sottoscritto tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

- CCNL per i dipendenti delle aziende appartenenti alla Associazione Italiana Catene Alberghiere, sottoscritto tra AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

- CCNL per i dipendenti del settore Industria Turistica, sottoscritto tra FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

- CCNL per i dipendenti del settore delle Aziende Termali, sottoscritto tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL.

- CCNL per imprese di vigilanza privata stipulato da ASSIV e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL, con decorrenza dal mese di gennaio 2007.

Destinatari di MARCO POLO sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato ovvero con periodicità stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell’anno.


moneta.gif (2204 bytes) I contributi da versare

I versamenti a MARCO POLO sono fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

I versamenti sono costituiti da un contributo a carico dell’azienda, un contributo a carico del dipendente e da una quota del trattamento di fine rapporto (TFR) che matura dopo l'iscrizione al Fondo Pensione.

Solo chi si iscrive a MARCO POLO ha diritto al contributo dell’azienda.

Vediamo insieme un esempio riferito ad un lavoratore con una retribuzione lorda annua di euro 12.911,42, comprensiva del contributo d’azienda (aliquota marginale IRPEF 23%):

- contributo azienda pari allo 0,55% della retribuzione lorda cioè euro 71,01- contributo lavoratore pari allo 0,55% della retribuzione lorda cioè euro 71,01

- versamento da T.F.R. pari al 6,9% della retribuzione cioè euro 890,88

Pertanto i contributi che confluiscono annualmente nel conto pensionistico individuale sono pari a euro 1.032,9 sui quali maturano ogni anno le relative rivalutazioni.


moneta.gif (2204 bytes) I Vantaggi fiscali

Dal 1° gennaio 2007 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 252/05, il quale prevede una nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Al fine di favorire l’adesione alle forme di previdenza complementare, la nuova disciplina entrata in vigore dal 1° gennaio 2007, prevede importanti agevolazioni fiscali.

I contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal D. Lgs. n. 124/93, nonché quelli versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri dell'Unione, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivamente non superiore a € 5164,57 (art. 10, lett. e-bis), del TUIR). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR e, comunque, entro il predetto limite di € 5.164,57.


moneta.gif (2204 bytes) Il Regime Fiscale dei Contributi

I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF fino ad un massimo di € 5.164,57. Ciò determina un risparmio (in termini di minori imposte pagate) pari all’aliquota fiscale più elevata applicata al reddito complessivo del lavoratore.

Esempio N. 1

Retribuzione annua: € 12.911,42 (aliquota marginale IRPEF 23%)
(comprensiva del contributo dell’azienda)

Totale del contributo versato al fondo: € 142,02 di cui:

Contributo a carico dell’azienda: € 71,01
(0,55% della retribuzione)

Contributo a carico del lavoratore: € 71,01
(0,55% della retribuzione, la quale risulta essere la misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Tuttavia il contribuente può fissare una percentuale di destinazione superiore)

Risparmio fiscale per il lavoratore: € 32,66
Contributo effettivamente rimasto a carico del lavoratore: € 38,35 (Tale importo risulta essere il contributo versato dal lavoratore al netto del risparmio fiscale realizzato dallo stesso)
Versamenti da TFR pari al 6,9% della retribuzione: € 890,88

Con il contributo, effettivamente rimasto a carico del lavoratore, di € 38,35 all’anno (cioè € 3,2 circa al mese), il versamento complessivo a MARCO POLO sarà pari a € 1032,9 (€ 142,02 per MARCO POLO + € 890,88 per TFR).

Esempio N. 2

Retribuzione annua: € 20.000 (aliquota marginale IRPEF 27%)
(comprensiva del contributo dell’azienda)

Totale del contributo versato al fondo: € 510 di cui:

Contributo a carico dell’azienda: € 110
(0,55% della retribuzione)

Contributo a carico del lavoratore: € 400
(2% della retribuzione)

Risparmio fiscale per il lavoratore: € 137,7
Contributo effettivamente rimasto a carico del lavoratore: € 262,3
Versamento da TFR pari al 6,9% della retribuzione: € 1380

Con il contributo, effettivamente rimasto a carico del lavoratore, di € 262,3 all’anno (cioè € 21,9 circa al mese), il versamento complessivo a MARCO POLO sarà pari a € 1890 (€ 510 per MARCO POLO + € 1380 per TFR).

Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR (familiari a carico), che si trovino in determinate condizioni previste, la deduzione spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivo di € 5.164,57.

Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente deve comunicare alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

Al recupero fiscale provvede l'azienda direttamente in busta paga senza che il dipendente debba compilare appositamente il Mod. 730 o il modello Unico.


moneta.gif (2204 bytes) Il Regime Fiscale delle Prestazioni ed Anticipazioni

Il regime tributario delle prestazioni nei confronti di forme pensionistiche complementari è disciplinato dall’art. 11 del d. lgs. n. 252/2005.
Il predetto articolo detta che le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, e in rendita.

Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
Le prestazioni pensionistiche complementari erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lett. g-quinquies) del c. 1 dell'art. 44 del TUIR se determinabili (la lettera in questione definisce reddito di capitale tutti i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del c. 1 dell'art. 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale).

Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi si arriva ad un’aliquota minima del 9%).

- nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale la ritenuta è applicata dalla forma pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore;
- nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti.

La forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.

Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari possono, inoltre, richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata in determinati momenti:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% con eguali caratteristiche di diminuzione sopradescritte;

- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lett. a), b), c), e d) del c. 1 dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;

- decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze degli aderenti. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%;

Le ritenute precedentemente descritte sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le anticipazioni.
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di € 5.164,57.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.


moneta.gif (2204 bytes) Come aderire

L’adesione a MARCO POLO è volontaria e per iscriversi è sufficiente consegnare all'azienda il modulo di adesione. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Fondo o alle Associazioni Imprenditoriali e Sindacali promotrici del Fondo Marco Polo.


moneta.gif (2204 bytes) Perchè aderire conviene ?

Aderire a MARCO POLO consente di:

- garantirsi una pensione aggiuntiva a quella INPS
- ottenere il contributo dell'azienda
- investire in modo conveniente parte del reddito e del T.F.R.
- beneficiare di un forte risparmio fiscale


moneta.gif (2204 bytes) Organizzazioni Istitutive

AICA Associazione Italiana Catene Alberghiere
Viale Europa, 140, Roma - tel. 06-5913523

CONFESERCENTI Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi.
Via Nazionale, 60, Roma - tel. 06-4725116

FEDERTURISMO Federazione Nazionale dell’Industria dei Viaggi e del Turismo
Viale Pasteur, 10, Roma - tel. 06-5911758

FEDERTERME Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative
Via Po, 22 , Roma - tel. 06-8419416

FILCAMS Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi
Via Leopoldo Serra, 31 ,Roma - tel. 06-5839311

FISASCAT Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
Via Livenza, 7, Roma - tel. 06-8541042

UILTuCS Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
Via Nizza, 154, Roma - tel. 06-84242205

Per informazioni:
MARCO POLO
Fondo Pensione
Via Nazionale, 60 - 00184 Roma
Tel. 06/4725116 - fax 06/4882156
e-mail :
marcopolo@confesercenti.it


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